Le imprese possono svolgere attività di ricerca in
collaborazione con Università o Enti Pubblici di Ricerca su aree
tematiche di interesse comune per intraprendere iniziative
finalizzate ad un miglioramento delle rispettive competenze.
L'attività di ricerca può prevedere l'utilizzo delle attrezzature,
degli impianti e delle esperienze di entrambe i contraenti allo
scopo di promuovere una sinergia tra la cultura accademica e le
esperienze professionali delle aziende.
In particolare le aziende possono collaborare partecipando
congiuntamente a progetti comunitari,
nazionali e regionali di ricerca.
L'importo del contratto o della convenzione è oggetto di contrattazione tra le parti secondo le regole generali di diritto privato.
La collaborazione tra imprese e Università o Enti Pubblici di
Ricerca viene attuata mediante apposite
convenzioni, sulla base di un determinato e
concordato programma di ricerca.
Le convenzioni intese a realizzare le forme di collaborazione
devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e
dei tempi di esecuzione.
Le imprese che intendono svolgere ricerche in collaborazione con
Università o Enti pubblici di ricerca devono prendere contatto con
i gruppi di ricerca potenzialmente competenti per
i settori di interesse per verificare la fattibilità del rapporto
contrattuale (in termini di competenze, tempistica, costi, ecc.).
Le convenzioni possono essere stipulate direttamente dai Direttori
dei Dipartimenti o dei Centri/Istituti e comunicate al Consiglio di
Amministrazione
La proprietà e lo sfruttamento dei risultati della ricerca
svolta in collaborazione tra imprese e Università
o Enti Pubblici di Ricerca sono disciplinati da apposite
clausole da inserire nei contratti/convenzioni stipulate
dalle parti.
La clausola specifica:
Con apposita clausola si disciplina l'ulteriore caso in cui
l'esecuzione della ricerca porti alla realizzazione di
risultati brevettabili.
Per la redazione delle clausole relative all'invenzione e alla
brevettazione, la libertà contrattuale delle parti incontra un
limite nelle disposizioni contenute nei
Regolamenti interni oltre che nella normativa statale.
Nell'ipotesi di partecipazione congiunta ai progetti comunitari
nell'ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico, i contraenti devono adottare i moduli
predisposti dalla Commissione.
I partecipanti ad un progetto comunitario stipulano tra gli altri
un accordo consorziale, salvo non sia precisato diversamente
nell'invito a presentare proposte. La Commissione ha espresso
propri orientamenti sui punti che possono rientrare in un accordo
consorziale, tra cui vi sono anche le disposizioni in materia di
diritti di proprietà intellettuale.
Qualora non sia stato concluso un accordo preventivo, tutti i
partner di un progetto potranno automaticamente accedere
gratuitamente al know-how preesistente necessario
per il lavoro del progetto, nonché alle nuove conoscenze generate
dal progetto e necessarie per poter utilizzare i loro
risultati.
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