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Ricerca in collaborazione

Le imprese possono svolgere attività di ricerca in collaborazione con Università o Enti Pubblici di Ricerca su aree tematiche di interesse comune per intraprendere iniziative finalizzate ad un miglioramento delle rispettive competenze.
L'attività di ricerca può prevedere l'utilizzo delle attrezzature, degli impianti e delle esperienze di entrambe i contraenti allo scopo di promuovere una sinergia tra la cultura accademica e le esperienze professionali delle aziende.
In particolare le aziende possono collaborare partecipando congiuntamente a progetti comunitari, nazionali e regionali di ricerca.

I COSTI

L'importo del contratto o della convenzione è oggetto di contrattazione tra le parti secondo le regole generali di diritto privato.

AZIENDA: COME FARE

La collaborazione tra imprese e Università o Enti Pubblici di Ricerca viene attuata mediante apposite convenzioni, sulla base di un determinato e concordato programma di ricerca.
Le convenzioni intese a realizzare le forme di collaborazione devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e dei tempi di esecuzione.
Le imprese che intendono svolgere ricerche in collaborazione con Università o Enti pubblici di ricerca devono prendere contatto con i gruppi di ricerca potenzialmente competenti per i settori di interesse per verificare la fattibilità del rapporto contrattuale (in termini di competenze, tempistica, costi, ecc.). Le convenzioni possono essere stipulate direttamente dai Direttori dei Dipartimenti o dei Centri/Istituti e comunicate al Consiglio di Amministrazione

PROPRIETA' DEI RISULTATI

La proprietà e lo sfruttamento dei risultati della ricerca svolta in collaborazione tra imprese e Università o Enti Pubblici di Ricerca sono disciplinati da apposite clausole da inserire nei contratti/convenzioni stipulate dalle parti.
La clausola specifica:

  • la proprietà dei risultati della ricerca, ovvero la comproprietà degli stessi fra i contraenti;
  • le condizioni per la utilizzazione nonché per la pubblicazione dei risultati della ricerca.

Con apposita clausola si disciplina l'ulteriore caso in cui l'esecuzione della ricerca porti alla realizzazione di risultati brevettabili.
Per la redazione delle clausole relative all'invenzione e alla brevettazione, la libertà contrattuale delle parti incontra un limite nelle disposizioni contenute nei Regolamenti interni oltre che nella normativa statale.

Nell'ipotesi di partecipazione congiunta ai progetti comunitari nell'ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, i contraenti devono adottare i moduli predisposti dalla Commissione.
I partecipanti ad un progetto comunitario stipulano tra gli altri un accordo consorziale, salvo non sia precisato diversamente nell'invito a presentare proposte. La Commissione ha espresso propri orientamenti sui punti che possono rientrare in un accordo consorziale, tra cui vi sono anche le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale.
Qualora non sia stato concluso un accordo preventivo, tutti i partner di un progetto potranno automaticamente accedere gratuitamente al know-how preesistente necessario per il lavoro del progetto, nonché alle nuove conoscenze generate dal progetto e necessarie per poter utilizzare i loro risultati.

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